Cass. civile, sez. III del 1978 numero 4546 (11/10/1978)


Il "fatto del creditore", al quale l'art. 1955 Cod. civ. riconosce effetto estintivo dell'obbligazione del fideiussore, ove pregiudichi la surrogazione di quest'ultimo nei diritti del creditore medesimo verso il debitore principale, può ravvisarsi esclusivamente nella colposa violazione di un dovere giuridico imposto da norma di legge o di contratto, ma non anche nel mancato assolvimento di un semplice onere, poiché questo mancato assolvimento determina solo la perdita di un vantaggio, che il creditore non ha l'obbligo di costituire per il fideiussore, quando non l'abbia costituito neppure per se.(Nella specie, la corte ha escluso che comportasse estinzione dell'obbligazione l'omessa registrazione, da parte del creditore garantito, di una vendita di merci e mobili destinati alla rivendita, posto che l'art. 45 della tabella d, allegata alla legge di registro, prevede la registrazione del contratto di vendita solo in caso d'uso da parte del venditore, senza imporne l'obbligo assoluto).

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