Codice Civile art. 121


abrogato[MANCANZA DI ASSENSO]
[1. Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall' articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.
2. L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.
3. Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età].
(Articolo abrogato dall'art. 16, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. )

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