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Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 10

COMPETENZA SUSSIDIARIA 1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 13

ACCETTAZIONE O RINUNCIA DELL’EREDITÀ, DI UN LEGATO O DI UNA QUOTA DI LEGITTIMA Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 16

VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ 1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’organo giurisdizionale competente sospende il procedimento fino a quando sia accertato che il convenuto è stato messo...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 17

LITISPENDENZA 1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento fino a quando sia stata...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 22

SCELTA DI LEGGE 1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 26

VALIDITÀ SOSTANZIALE DELLE DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE 1. Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale: a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione; b) le cause specifiche che impediscono alla...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 3

DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "successione", la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 32

COMMORIENZA Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l’ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 33

EREDITÀ VACANTE Nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento, non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l’applicazione della legge così...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 38

NON APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO AI CONFLITTI INTERNI DI LEGGI Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di successione, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 39

CAPO IV Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni (RICONOSCIMENTO) 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. 2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 42

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO L’organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 45

COMPETENZA TERRITORIALE 1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 78. 2. La competenza territoriale...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 55

ESECUTIVITÀ PARZIALE 1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’organo giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2. L’istante può...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 61

ESECUTIVITÀ DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE 1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d’origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58. 2. Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3,...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 63

SCOPO DEL CERTIFICATO 1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 69

EFFETTI DEL CERTIFICATO 1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 75

RELAZIONI CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE 1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 79

ELABORAZIONE E SUCCESSIVA MODIFICA DELL’ELENCO CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l’elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all’articolo 3, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 84

ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere da 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere dal 16 novembre 2014, e gli articoli...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 22

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE 1. I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 3

DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «regime patrimoniale tra coniugi»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento; b) «convenzione matrimoniale»:...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 33

ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI A BASE TERRITORIALE 1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 36

CAPO IV Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni (RICONOSCIMENTO) 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. 2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 39

DIVIETO DI RIESAME DELLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D'ORIGINE 1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame. 2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 45

PROCEDURA 1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. 2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. 3. La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) una...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 46

MANCATA PRODUZIONE DELL'ATTESTATO 1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 52

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 55

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 57

ASSENZA DI IMPOSTE, DIRITTI O TASSE Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 6

COMPETENZA NEGLI ALTRI CASI Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 62

RELAZIONI CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE) 1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331,...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 68

CLAUSOLA DI REVISIONE 1. Entro il 29 gennaio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica. 2. Entro il 29...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 7

ELEZIONE DEL FORO 1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 9

COMPETENZA ALTERNATIVA 1. In via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra...