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Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 140

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ APPARTENENTI AD UN GRUPPO BANCARIO ED IN INTERMEDIARI FINANZIARI (Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) 1. L'omissione delle comunicazioni previste...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 142

abrogato REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI DI INTERMEDIARI FINANZIARI: OMESSA DICHIARAZIONE DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE [1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è punita con...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 152

CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI SECONDA CATEGORIA 1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 153

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO 1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti. 2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 161

NORME ABROGATE 1. Sono o restano abrogati: (Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54) il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ; la legge 15 luglio 1906, n. 441 ; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 ; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620 ; il regio...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 18

SOCIETA' FINANZIARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 21

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 24

SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI, OBBLIGO DI ALIENAZIONE (Rubrica così sostituita dall'art. 41, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310) 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 25

CAPO IV Requisiti di professionalità e di onorabilità (REQUISITI DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 28

CAPO V Banche cooperative (NORME APPLICABILI) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo. 2. Alle banche popolari e alle banche di credito...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. 2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 30

SOCI 1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 31

TRASFORMAZIONI E FUSIONI 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: ...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 32

UTILI 1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 37

UTILI 1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 39

IPOTECHE 1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede. 2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 43

SEZIONE II Credito agrario e peschereccio (NOZIONE) 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali. 2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 46

SEZIONE III Altre operazioni (FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: COSTITUZIONE DI PRIVILEGI) 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 47

FINANZIAMENTI AGEVOLATI E GESTIONE DI FONDI PUBBLICI 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 50

DECRETO INGIUNTIVO 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 53

VIGILANZA REGOLAMENTARE 1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d)...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 56

MODIFICAZIONI STATUTARIE 1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. 2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 58

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI (Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 60

SEZIONE I Gruppo bancario (COMPOSIZIONE) 1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 61

CAPOGRUPPO 1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 64

ALBO 1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. 3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 69

COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E OBBIGHI INFORMATIVI 1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 73

ADEMPIMENTI INIZIALI 1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale (Periodo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415). I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 8

PUBBLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI E DI DATI STATISTICI 1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 85

ADEMPIMENTI INIZIALI 1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario. (Comma così...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 87

OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 98

CAPO II Gruppo bancario - SEZIONE I Capogruppo - (AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA) 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I. 2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 1

TITOLO I Programmi di cessione e nuovo modello gestionale (AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA') 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali di...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 15

TITOLO II Disposizioni transitorie e finali (CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI E DETERMINAZIONE DEI CANONI) 1. Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione...