Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 74


Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un
cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello
stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte,
salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e'
accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di
un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la
esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.
Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285.

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