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1129 art

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Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 59

CAPO V Atti pubblici e transazioni giudiziarie (ACCETTAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI) 1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 65

DOMANDA DI CERTIFICATO 1. Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1 ("richiedente"). 2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81,...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 8

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO APERTO D’UFFICIO IN CASO DI SCELTA DI LEGGE L’organo giurisdizionale che ha aperto d’ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 80

ELABORAZIONE E SUCCESSIVA MODIFICA DEGLI ATTESTATI E DEI MODULI DI CUI AGLI ARTICOLI 46, 59, 60, 61, 65 E 67 La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67. Tali atti di...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 12

COMPETENZA IN CASO DI DOMANDA RICONVENZIONALE L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 19

PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 21

UNITÀ DELLA LEGGE APPLICABILE La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 23

VALIDITÀ FORMALE DELL'ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE 1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 32

ESCLUSIONE DEL RINVIO Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 34

ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI A BASE PERSONALE Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regime patrimoniale tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 35

NON APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO AI CONFLITTI INTERNI DI LEGGI Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regime patrimoniale tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 37

MOTIVI DI DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO Le decisioni non sono riconosciute: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento; b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 4

CAPO II Competenza (COMPETENZA IN CASO DI MORTE DI UN CONIUGE) Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 44

COMPETENZA TERRITORIALE 1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64. 2. La competenza...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 47

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 59

ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI 1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57. 2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 63

INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 69

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. 2. Se il...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 10

COMPETENZA SUSSIDIARIA Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 13

LIMITAZIONE DEL PROCEDIMENTO 1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata può, su richiesta di una...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 15

VERIFICA DELLA COMPETENZA L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 22

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE 1. I partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e tale legge...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 28

OPPONIBILITÀ A TERZI 1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 33

ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI A BASE TERRITORIALE 1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 34

ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI A BASE PERSONALE Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 39

DIVIETO DI RIESAME DELLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE D'ORIGINE 1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame. 2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 56

ASSENZA DI GARANZIE, CAUZIONI O DEPOSITI Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 57

ASSENZA DI IMPOSTE, DIRITTI O TASSE Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 6

COMPETENZA NEGLI ALTRI CASI Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 60

ESECUTIVITÀ DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE 1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57. 2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3,...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 62

RELAZIONI CON LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN VIGORE 1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331,...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 63

INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 64

INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ESTREMI E LE PROCEDURE 1. Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e...

Decreto Legge del 2020 numero 23 art. 4-bis

INSERIMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ NELLA LISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 53, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono abrogate; b) dopo la lettera i) sono aggiunte le...