Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 67


MATRIMONIO CELEBRATO E UNIONE CIVILE COSTITUITA DA ALTRO UFFICIALE (Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile o dall'articolo 70-quater, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 67"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti