Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 72


La dichiarazione di morte e' fatta non oltre le ventiquattro
ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove
questa e' avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo
dove il cadavere e' stato deposto.
La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da una persona
convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da
persona informata del decesso.
In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo,
collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi
ne e' stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso
della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello
stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

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