Contratto concluso mediante moduli o formulari



Ai sensi dell'art. 1342 cod.civ. nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, i quali vengono predisposti per disciplinare in maniera uniforme specifici rapporti contrattuali, si verifica la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o al formulario su quelle che sono in essi riprodotte, ogniqualvolta le prime si palesino incompatibili le ultime ed anche se queste non sono state cancellate nota1.

I moduli o formulari di cui alla disposizione in commento corrispondono al c.d. "contratto tipo", vale a dire ad uno schema contrattuale già compiutamente predisposto se non per quanto attiene a spazi o campi in bianco destinati ad essere riempiti con i dati "variabili", attinenti alle generalità dei contraenti, allo specifico oggetto del contratto (si pensi all'indicazione nei contratti di locazione della consistenza e dell'ubicazione dell'immobile), alla durata, etc.nota2 .

Si parla anche di contratti che si perfezionano "per adesione" di uno dei contraenti, anche se occorre precisare che si tratta di una espressione di carattere del tutto atecnico, descrittivo, che non deve indurre in equivoco rispetto alla modalità di perfezionamento del vincolo contrattuale di cui all'art. 1332 cod.civ. (adesione di altre parti al contratto) che ha a che fare con i contratti plurilaterali in cui i contraenti perseguono un comune scopo.

Tornando al tema in esame, occorre precisare la relazione che si pone tra i contratti-tipo di cui all'art. 1342 cod.civ. e le condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod.civ.. Essa può riassumersi nel rapporto tra il contratto e la singola clausola o un gruppo di clausole.

Il contratto-tipo non suppone necessariamente che venga utilizzato da parti delle quali una assuma la qualità di contraente predisponente e l'altra di contraente aderente (ciò che invece vale a connotare la disciplina delle condizioni generali di contratto). Ad esempio, può essere che Tizio e Caio, volendo rispettivamente locare ed assumere in locazione un appartamento destinato a civile abitazione, si rechino in una cartoleria per acquistare un modulo di contratto-tipo corrispondente e che perfezionino l'accordo semplicemente compilando le parti in bianco. Il nodo problematico consiste in questi casi nel verificare quale sia la comune intenzione delle parti (Cass. Civ. Sez. I, 5274/82 ), con speciale riferimento a quelle aggiunte che possono aver introdotto nel testo, anche immutando il nomen juris dell'accordo raggiunto (Cass. Civ. Sez. II, 4582/85 )

Ciò non esclude che, per lo più, i moduli o i formulari siano predisposti da imprenditori o da organizzazioni, proprio allo scopo di approntare una disciplina uniforme per alcune specie di rapporti che usualmente intercorrono con la clientela o gli utenti.

Ai sensi dell'art. 1342 cod.civ. la conclusione del contratto per il tramite dell'utilizzo di moduli tipizzati, assume rilevanza solo quando sia lo strumento per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (Cass. Civ. Sez. I, 2372/93 ). E' inoltre usuale che il contratto-tipo faccia riferimento a condizioni generali, le quali, a propria volta, ripropongono il tema della conoscibilità e della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie. Ecco perché espressamente il II° comma dell'art. 1342 cod.civ. prescrive che si osserva la disposizione di cui al II° comma dell'art. 1341 cod.civ.nota3.

Il rischio dell'utilizzo di moduli o formulari per la conclusione del contratto è infatti quello dell'inconsapevole recepimento di condizioni e clausole gravatorie o comunque non corrispondenti al reale intento delle parti. Allo scopo di scongiurare tale eventualità, da un lato è necessaria la sottoscrizione separata di alcune specifiche clausole, dall'altra, come detto, la legge prescrive la prevalenza dei contenuti aggiunti dai contraenti rispetto a quelli del formulario che si palesino incompatibili con i primi, anche se le parti abbiano trascurato di cancellare le corrispondenti parti del modulonota4 .

Concretamente può non essere agevole distinguere se la clausola aggiuntiva venga a contrastare con il testo del contratto-tipo ovvero se valga ad integrarlo: a tal fine occorre interpretare complessivamente l'intento delle parti (Cass. Civ. Sez. III, 4643/95 ).

Note

nota1

Chinè, Contrattazione standardizzata, in Il contratto in generale, tomo II, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, vol. XIII, p. 551 e ss., individua la ratio di questa norma nel principio secondo il quale la volontà delle parti si presume più aderente alle clausole appositamente formulate in quel determinato contratto che a quelle predisposte per una pluralità indeterminata di contratti.
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nota2

Già il Barbero, Il contratto tipo nel diritto italiano, Milano, 1935, p. 43, considerava il contratto-tipo una sottospecie del contratto normativo, avente il significato di una regolamentazione generale di rapporti particolari.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 350-351, reputa che tale norma trovi applicazione anche se il contratto-tipo è utilizzato occasionalmente dalle parti. Nello stesso senso Scognamiglio, Dei contrati in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 296 e ss.; Lapertosa, La giurisprudenza tra passato e futuro dopo l'avvento della nuova disciplina sulle clausole vessatorie, in Foro it., 1997, vol. V, p. 363.
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nota4

La giurisprudenza distingue le ipotesi di vera e propria incompatibilità da quelle in cui le clausole aggiunte si limitano ad integrare, completare, specificare o chiarire clausole presenti nel modulo o formulario, escludendo in queste ultime ipotesi l'applicazione dell'art. 1342, I comma cod.civ.: Cass. Civ. Sez. I, 2593/78; Cass.Civ. Sez. I, 5274/82
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Bibliografia

  • BARBERO, Il contratto tipo nel diritto italiano, Milano, 1935
  • CHINE', Contrattazione standardizzata, Torino, Tratt.dir.priv., dir.da Bessone, XIII, 2000
  • LAPERTOSA, La giurisprudenza tra passato e futuro dopo l'avvento della nuova disciplina sulle clausole vessatorie, Foro it., V, 1997
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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