Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 49


ANNOTAZIONI

1. Negli atti di nascita si annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
(Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
(Lettera aggiunta dalla lett. a) del comma 5 dell’art. 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e, successivamente, così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelli di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
(Lettera aggiunta dalla lett. a) del comma 5 dell’art. 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132; successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati;
(Lettera così modificata dal n. 1) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni];
(Lettera soppressa dal n. 2) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio;
(Lettera così modificata dal n. 3) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.
2. [All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento].
(Comma abrogato dal n. 4) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
3. [All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse].
(Comma abrogato dal n. 4) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.
(Comma così modificato dal n. 5) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)

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