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1129 art

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Legge del 1953 numero 90 art. 3

Gli aumenti di cui all'art. 1 assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti e sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta dei beneficiari.

Legge del 1954 numero 722 art. 11

Gens de mer réfugiés Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des...

Legge del 1954 numero 722 art. 18

Professions non salariées Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui...

Legge del 1954 numero 722 art. 2

Obligations générales Tout réfugié, a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obbligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Legge del 1954 numero 722 art. 22

Education publique Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est...

Legge del 1954 numero 722 art. 30

Transfert des avoirs Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller. Tout Etat Contractant...

Legge del 1954 numero 722 art. 31

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accuei Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par...

Legge del 1954 numero 722 art. 35

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à...

Legge del 1954 numero 722 art. 37

Relations avec les conventions antérieures Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les Accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935 ainsi que les Conventions des 28...

Legge del 1954 numero 722 art. 39

Signature, ratification et adhésion Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1952 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis...

Legge del 1954 numero 722 art. 4

Religion Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

Legge del 1954 numero 722 art. 43

Entrée en vigueur Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou ...

Legge del 1954 numero 722 art. 7

Dispense de réciprocité Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux ètrangers en général. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des...

Legge del 1957 numero 1203 art. 2

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

Legge del 1958 numero 253 art. 1

Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni...

Legge del 1959 numero 741 art. 9

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed al Ministero della marina mercantile per il settore di propria competenza, salvi i poteri di vigilanza spettanti agli altri...

Legge del 1960 numero 1230 art. 1

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane. Gli enti interessati, ad eccezione delle...

Legge del 1960 numero 1369 art. 2

abrogato [In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 10.000 (La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla...

Legge del 1960 numero 1369 art. 8

abrogato [Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la...

Legge del 1960 numero 1612 art. 9

I Consigli compartimentali: a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale; b) vigilano sul comportamento degli iscritti; c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le...

Legge del 1962 numero 1338 art. 11

[Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi, a condizione che la domanda...

Legge del 1962 numero 1338 art. 14

A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori all'entrata in vigore della L. 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante...

Legge del 1962 numero 1338 art. 15

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'art. 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con L. 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno...

Legge del 1962 numero 167 art. 17

[I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione. L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è...

Legge del 1962 numero 167 art. 20

Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. ...

Legge del 1962 numero 167 art. 3

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel...

Legge del 1962 numero 1860 art. 15

CAPO III - Della responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso...

Legge del 1964 numero 756 art. 10

Quota di riparto spettante al colono Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del...

Legge del 1964 numero 756 art. 14

Titolo V Norme finali Proroga dei contratti in corso Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadrìa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonìa parziaria di affitto a coltivatore...

Legge del 1964 numero 756 art. 3

Titolo II Della mezzadria Divieto di nuovi contratti di mezzadria A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai...

Legge del 1964 numero 756 art. 5

Spese per la coltivazione Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'art. 2174 del Codice civile, sono a carico del concedente e del...