Conferma e integrazione degli atti carenti dei riferimenti catastali



Per il tramite del DL 24 aprile 2017, n. 50, in sede di conversione in legge ad opera dell’ art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96 è stata introdotta una speciale ipotesi di sanatoria degli atti nulli a cagione della difettosità dei riferimenti catastali di cui in argomento. Ai sensi dell'art.1-bis della legge citata, è stata disposta un'aggiunta in calce all'art. 29 della l. 27 febbraio 1985, n. 52. Ai sensi del comma 1-ter, "se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. La disposizione risolve un problema altrimenti inemendabile: come porre un rimedio alla radicale conseguenza della nullità, come tale assoluta ed insanabile dell'atto di trasferimento immobiliare che, per un mero errore materiale, fosse privo degli indispensabili riferimenti testuali che si riassumono nella c.d. "coerenza oggettiva" dal punto di vista catastale? Sarebbe stata sufficiente la mera dimenticanza da parte dell'estensore dell'atto della menzione formale relativa alla contemporanea corrispondenza dello stato di fatto dell'immobile rispetto a quanto rappresentato nella scheda catastale ed a quanto risultante dai dati afferenti il classamento, la consistenza, le rendite per cagionare l'invalidità dell'atto, indipendentemente dalla reale corrispondenza di tali dati nel mondo reale. Per tale motivo sostanziale non si può non plaudire all'iniziativa del legislatore, il quale ha plasmato l'eccezionale sanatoria in esame sulla falsariga di quella relativa alla conferma degli atti privi delle menzioni urbanistiche, ogniqualvolta in concreto l'immobile sia urbanisticamente regolare. Va sottolineato che la stipula dell'atto nullo espone il notaio a sanzione disciplinare; nè tale sanzione viene meno a cagione della mera possibilità della sanabilità dell'atto. In un primo tempo è stato ritenuto che, allo scopo di scongiurarne l'irrogazione, il professionista si attivasse competentemente, perfezionando l'atto di conferma (Cass. Civ., Sez. II, 29894/2018). Tale orientamento è stato però del tutto sovvertito dalla successiva Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 39403 del 10 dicembre 2021. E' stato osservato, in particolare, come il fatto storico di aver stipulato un atto palesemente invalido non possa essere fatto venir meno dalla eventuale sanatoria dello stesso, non essendo altresì possibile invocare da parte del notaio l'errore di diritto circa le conseguenze disciplinari. Tale errore potrebbe escludere la colpa solo se inevitabile, occorrendo che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. La mancata sanzione di una condotta da parte dell'autorità investita del potere disciplinare, non sarebbe tuttavia idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge.

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