Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilità a norma dell' art. 7 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 339 (modificativo dell' art. 12 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1122), non è tutelabile con i rimedi previsti a...