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Codice Civile art. 1843

UTILIZZAZIONE DEL CREDITO 1. Se non è convenuto altrimenti, l' accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. 2. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della...

Codice Civile art. 1847

ASSICURAZIONE DELLE MERCI 1. La banca deve provvedere per conto del contraente all' assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l' ubicazione di esse, l' assicurazione risponde alle cautele d' uso.

Codice Civile art. 1849

RITIRO DEI TITOLI O DELLE MERCI 1. Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell' articolo precedente,...

Codice Civile art. 185

AMMINISTRAZIONE DEI BENI PERSONALI DEL CONIUGE 1. All' amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell' articolo 217.

Codice Civile art. 1851

PEGNO IRREGOLARE A GARANZIA DI ANTICIPAZIONE 1. Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci...

Codice Civile art. 1855

OPERAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 1. Se l' operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Codice Civile art. 1856

ESECUZIONE D'INCARICHI 1. La banca risponde secondo le regole del mandato per l' esecuzione d' incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. 2. Se l' incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell' esecuzione un' altra banca o un...

Codice Civile art. 1866

ESERCIZIO DEL RISCATTO 1. Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell' interesse legale. 2. Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Codice Civile art. 1877

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VITALIZIO ONEROSO 1. Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

Codice Civile art. 188

OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA DONAZIONI O SUCCESSIONI 1. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell' articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Codice Civile art. 1883

ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI 1. L' impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l' osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Codice Civile art. 1885

ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 1. Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione.

Codice Civile art. 1886

ASSICURAZIONI SOCIALI 1. Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Codice Civile art. 1891

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA 1. Se l' assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall' assicurato. 2. I...

Codice Civile art. 1892

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE 1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l' assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono...

Codice Civile art. 1894

ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI 1. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell' inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell' assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Codice Civile art. 1896

CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE 1. Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l' assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza....

Codice Civile art. 1898

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 1. Il contraente ha l' obbligo di dare immediato avviso all' assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall' assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'...

Codice Civile art. 1911

COASSICURAZIONE 1. Qualora la medesima assicurazione o l' assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell' indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico...

Codice Civile art. 1914

OBBLIGO DI SALVATAGGIO 1. L' assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. 2. Le spese fatte a questo scopo dall' assicurato sono a carico dell' assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se...

Codice Civile art. 1923

DIRITTI DEI CREDITORI E DEGLI EREDI 1. Le somme dovute dall' assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. 2. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei...

Codice Civile art. 1928

SEZIONE IV Della riassicurazione (PROVA) 1. I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto. 2. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono...

Codice Civile art. 1930

DIRITTO DEL RIASSICURATO IN CASI DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l' indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Codice Civile art. 1932

SEZIONE V Disposizioni finali (NORME INDEROGABILI) 1. Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole...

Codice Civile art. 1934

COMPETIZIONI SPORTIVE 1. Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell' articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva. 2. Tuttavia il giudice può rigettare...

Codice Civile art. 1949

SEZIONE III Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale (SURROGAZIONE DEL FIDEIUSSORE NEI DIRITTI DEL CREDITORE) 1. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Codice Civile art. 195

PRELEVAMENTO DEI BENI MOBILI 1. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i...

Codice Civile art. 1950

REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE 1. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. 2. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al...

Codice Civile art. 1953

RILIEVO DEL FIDEIUSSORE 1. Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: 1) quando è...

Codice Civile art. 1957

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE 1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell' obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. 2. La disposizione si applica anche al caso in...

Codice Civile art. 196

RIPETIZIONE DEL VALORE IN CASO DI MANCANZA DELLE COSE DA PRELEVARE 1. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell' articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l' ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di...

Codice Civile art. 1960

CAPO XXIV Dell'anticresi (NOZIONE) 1. L' anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Codice Civile art. 1965

CAPO XXV Della transazione (NOZIONE) 1. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. 2. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche...

Codice Civile art. 1974

ANNULLABILITA' PER COSA GIUDICATA 1. E' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Codice Civile art. 1984

LIBERAZIONE DEL DEBITORE 1. Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.