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1129 art

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Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 56

abrogato [1. Le azioni in materia di marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 57

abrogato [1. Qualora trattasi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246,...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 6

abrogato [Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni,...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 62

abrogato [1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro. 2. La descrizione e il sequestro...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 64

abrogato [1. In deroga a quanto è disposto negli articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di marchio registrato, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 66

abrogato [1.La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 72

abrogato (Omissis) (Non più vigente a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 di ratifica del Trattato di pace, che ha sottratto all'Italia la sovranità sulle colonie e i territori italiani d'oltremare).

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 8

abrogato [1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali. (Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480) 2. I marchi...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 9

abrogato [1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale,...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico. A tal fine, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere alla iscrizione prevista all'articolo 6. Il gruppo in...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 10

Ogni dipendenza del gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede è oggetto di una iscrizione in tale stato. Ai fini dell'iscrizione, il gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello stato membro...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 12

La sede menzionata nel contratto del gruppo deve essere situata nella Comunità economica europea. La sede deve essere fissata: a) nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale, b) oppure nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 15

Se la legge applicabile al gruppo in forza dell'articolo 2 prevede la nullità del gruppo, la nullità deve essere accertata o pronunciata con decisione giudiziaria. Tuttavia, il tribunale adito, quando una regolarizzazione della situazione del gruppo è possibile, deve accordare un termine che...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 17

Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia il contratto di gruppo può attribuire più voti a taluni membri, a condizione che nessuno di essi disponga della maggioranza dei voti. I membri decidono all'unanimità di: a) modificare l'oggetto del gruppo, b) modificare il numero di voti attribuito a...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 21

Il profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali. I membri del gruppo contribuiscono al saldo dell'eccedenza delle uscite...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 24

I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità. Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 26

La decisione di ammettere nuovi membri è presa dai membri del gruppo all'unanimità. Ogni nuovo membro risponde dei debiti del gruppo, compresi quelli risultanti dall'attività del gruppo anteriore alla sua ammissione, alle condizioni stabilite dall'articolo 24. Egli può tuttavia essere esonerato,...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 27

Il recesso di un membro del gruppo è possibile alle condizioni previste nel contratto di gruppo o, in mancanza di disposizionii contrattuali, con l'accordo unanime degli altri membri. Ogni membro del gruppo può inoltre recedere per giusta causa. Ogni membro del gruppo può essere escluso per i...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 29

Quando un membro cessa di far parte del gruppo, l'amministratore o gli amministratori devono notificare tale situazione agli altri membri; devono inoltre adempiere agli obblighi relativi indicati negli articoli 7 e 8. Tali obblighi possono inoltre essere adempiuti da ogni interessato.

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 3

Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 32

A richiesta di ogni interessato o dell'autorità competente, il giudice deve pronunciare lo scioglimento del gruppo in caso di violazione degli articoli 3 o 12, o dell'articolo 31, paragrafo 3, salvo che la situazione del gruppo non possa essere regolarizzata e non lo sia effettivamente prima della...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 43

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989, eccetto gli articoli 39, 41 e 42 che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 5

Nel contratto di gruppo devono figurare almeno: a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE », a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione; b) le sede del gruppo; c) l'oggetto del...

Regolamento CE del 1985 numero 2137 art. 8

Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo: a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche; b) il numero, la data e il...

Regolamento CE del 1997 numero 1103 art. 3

L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La...

Regolamento CE del 1998 numero 974 art. 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per: - «Stati membri partecipanti»: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia; - «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti,...

Regolamento CE del 1998 numero 974 art. 10

A decorrere dal 1° gennaio 2002 la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Fatto salvo l'articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

Regolamento CE del 1998 numero 974 art. 9

Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali del giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento CE del 2001 numero 2157 art. 47

1. Lo statuto della SE può prevedere che una società o altra entità giuridica sia membro di un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società per azioni. La società o altra entità giuridica deve designare un...

Intervento in atto del sordo (art. 56 l.n.)

Così come è risolto il problema della partecipazione all'atto notarile di una parte straniera che non conosca la lingua italiana, alla stessa maniera la legge notarile affronta e risolve la questione della partecipazione in atto di un soggetto portatore di particolare handicap . Espressamente la...

Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 2

MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO I, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del...

Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 32

MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO VI, CAPO I, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 1. L'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 284. (Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo). - 1. Più imprese in stato...

Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 33

MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO VII, CAPO I, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 1. All'articolo 307, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «settimo» è sostituita dalle seguenti: «primo, sesto, e ottavo».