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Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 130

EFFICACIA DEL DECRETO 1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129. 2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 134

abrogato RENDICONTO DEL CURATORE [1. Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116]. (Articolo abrogato dall'art. 122, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 136

ESECUZIONE DEL CONCORDATO 1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (Comma così modificato dall'art. 123, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 148

FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI 1. Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 152

PROPOSTA DI CONCORDATO 1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 157

abrogato ACCERTAMENTO DEL PASSIVO [1. Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere. 2. L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 158

abrogato DOMANDE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI [1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito]. (Articolo abrogato dall'art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 173

REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO E DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO NEL CORSO DELLA PROCEDURA 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 174

CAPO IV Della deliberazione del concordato preventivo (ADUNANZA DEI CREDITORI) 1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. 2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. 3. Il...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 179

CAPO V Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. degli accordi di ristrutturazione di debiti (Rubrica così sostituita dall'art. 145, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006) (MANCATA APPROVAZIONE DEL CONCORDATO) 1. Se nei termini stabiliti non si...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 185

CAPO VI Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo (ESECUZIONE DEL CONCORDATO) Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 190

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO [1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. 2. Contro il decreto del giudice...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 193

FINE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA [1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 194

TITOLO V Della liquidazione coatta amministrativa (NORME APPLICABILI) 1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 195

ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO DELLO STATO D'INSOLVENZA ANTERIORE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 198

ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 199

RESPONSABILITÀ DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 206

POTERI DEL COMMISSARIO 1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 216

TITOLO VI Disposizioni penali - CAPO I Reati commessi dal fallito - (BANCAROTTA FRAUDOLENTA) 1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 219

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZA ATTENUANTE 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 23

CAPO II Degli organi preposti al fallimento - SEZIONE I Del tribunale fallimentare - (POTERI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE) 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 234

ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE 1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 235

OMESSA TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI PROTESTI CAMBIARI 1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 238

CAPO IV Disposizioni di procedura (ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO) 1. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2. È iniziata anche prima...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 245

DEPOSITO DELLE SOMME RISCOSSE 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 247

DELEGAZIONE DEI CREDITORI 1. Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 258

VERSAMENTI DEI SOCI 1. Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 263

RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 1. Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10 luglio 1930, n. 995. 2. Fino a quando non sarà emanato il regio...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 3

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 33

RELAZIONE AL GIUDICE E RAPPORTI RIEPILOGATIVI (Rubrica così modificata dal comma 6 dell’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto) 1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 36

RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI 1. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 38

RESPONSABILITÀ DEL CURATORE 1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato...