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Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 154

CONCORDATO PARTICOLARE DEL SOCIO 1. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 16

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 1. Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 175

DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto. (Comma così modificato dall’ art. 3, comma 4,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 183

RECLAMO 1. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. 2. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma. (Articolo così...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 184

EFFETTI DEL CONCORDATO PER I CREDITORI 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 197

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 20

MORTE DEL FALLITO DURANTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE [1. Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile]. (Articolo abrogato dal...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 200

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE PER L'IMPRESA 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 207

COMUNICAZIONE AI CREDITORI E AI TERZI 1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 21

abrogato REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO [1. Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. 2. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 211

abrogato SOCIETA’ CON RESPONSABILITA’ SUSSIDIARIA LIMITATA O ILLIMITATA DEI SOCI [1. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 212

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. 2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 215

RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO 1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 220

DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI E ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO 1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 222

FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE 1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 223

CAPO II Reati commessi da persone diverse dal fallito (FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA) 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 228

INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 229

ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON DOVUTA 1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 24

COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. [2. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 240

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE 1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 262

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro. 2. Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 264

ISTITUTO DI CREDITO 1. Quando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 27

SEZIONE III Del curatore (NOMINA DEL CURATORE) 1. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. (Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 4

abrogato RINVIO A LEGGI SPECIALI [1. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali (8). 2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta (9)]. (Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs....

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 40

SEZIONE IV Del comitato dei creditori (NOMINA DEL COMITATO) Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 5

TITOLO II Del fallimento - CAPO I Della dichiarazione di fallimento - (STATO D'INSOLVENZA) 1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. 2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 55

EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI DEBITI PECUNIARI 1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 67

ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 68

ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 75

RESTITUZIONE DI COSE NON PAGATE 1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 79

CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA 1. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 81

CONTRATTO DI APPALTO 1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione...