Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 29


abrogato [VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE]
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.]
(Articolo così sostituito dal D.P.R. n. 137/2003)

(Articolo abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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