Effetti dell'amministrazione di sostegno



Il soggetto affetto da menomazione fisica o psichica per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno si può dire non perde necessariamente la capacità di agire. Al riguardo l'art. 409 cod. civ. prevede espressamente che il beneficiario conservi la detta capacità "per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno."

Come appare di tutta evidenza, la condizione giuridica del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non può essere qualificata in modo appropriato nè esclusivamente in chiave di incapacità assoluta di agire, nè di incapacità relativa, potendo condividere i caratteri propri sia dell'una, sia dell'altra. Permane inoltre sempre e comunque una sfera di capacità di agire piena, sia pure qualitativamente limitata, come è ribadito dall'ultimo comma della norma in considerazione, a mente del quale il beneficiario "può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

Tra gli effetti conseguenti alla nomina di amministratore di sostegno non pare esservi anche il venir meno dei poteri rappresentativi precedentemente attribuiti dal beneficiario. E' stato addirittura deciso nel senso della possibilità della coincidenza soggettiva tra procuratore precedentemente investito di poteri generali ed amministratore di sostegno successivamente nominato (Tribunale Rieti, 26 gennaio 2006).

Appare chiara la preoccupazione del legislatore di offrire la possibilità per chi sia affetto da menomazioni di conservare la più ampia possibilità di autodeterminazione e di conduzione di una vita normale, sia pure compatibilmente con l'effettivo stato di salute. In considerazione di esso sarà il Giudice a stabilire con il decreto gli atti per i quali si paleserà necessario che il beneficiario sia assistito dall'amministratore di sostegno e gli atti in relazione ai quali l'amministratore dovrà agire in via integralmente sostitutiva, in nome e per conto del beneficiario. In relazione a ciò è possibile concludere che l'istituto può produrre in parte gli effetti dell'inabilitazione, in parte quelli dell'interdizione. Conseguentemente si potrà distinguere, con riferimento all'attività giuridica validamente esprimibile dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, tra:

a) un'attività "minima" corrispondente "agli atti necessari a soddisfare le esigenze della... vita quotidiana", come tale sempre e comunque consentita liberamente;

b) un'attività corrispondente anche a condotte giuridiche complesse (magari corrispondenti anche alla conclusione di contratti) in relazione alla quale il beneficiario conserva la piena capacità di agire. Essa dovrà essere oggetto di descrizione da parte del giudice che, nel provvedimento di nomina dell'amministratore, esporrà le motivazioni che abbiano condotto a tale scelta (si pensi ad un soggetto che, svolgendo la propria attività artigianale di intagliatore, possa concludere contratti di fornitura di merce ed acquisto di beni strumentali fino ad un certo valore);

c) un'attività in relazione alla quale il giudice ha stimato necessario che la volontà del beneficiario (il cui intento debba comunque essere la base di partenza) debba essere integrata in funzione assistenziale dall'amministratore, il quale venga sostanzialmente a svolgere il ruolo di curatore;

d) infine un'attività (verosimilmente di maggior complessità e rilevanza) che deve essere svolta esclusivamente dall'amministratore di sostegno, la cui figura si avvicina così a quella del tutore.

Che cosa riferire invece per il compimento dei c.d. "atti personalissimi"? Testamento, donazione, matrimonio sono infatti atti che non soltanto non ammettono sostituzione (nè per il tramite di rappresentante legale nè volontario, tale non potendosi intendere l'eventuale nuncius che abbia a riportare la volontà predeterminata dell'interessato), ma che postulano una capacità di intendere e di volere potenzialmente piena. Al riguardo è stato deciso come il Giudice tutelare investito del tema se privare o meno della possibilità di testare un beneficiario di amministrazione di sostegno, deve valutare se costui si trovi in una condizione di infermità tale da essere raggirato e se comprenda del tutto la natura dell'atto da compiersi. (Tribunale Vercelli, 3 settembre 2015). Secondo la S.C. è possibile escludere la capacità di testare o di donare "in casi di eccezionale gravità" (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12460/2018) lasciando con ciò intendere come, altrimenti, tale capacità sia conservata. Questa linea ermeneutica è stata confermata dal Giudice delle Leggi. La Consulta infatti ha reputato infondata la questione di incostituzionalità del I° comma dell'art. 774 cod. civ., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. In effetti tale capacità non è fatta venir meno dalla norma in questione, la cui portata è limitata all'interdetto ed all'inabilitato (Corte Cost., 114/2019). E' stato addirittura deciso come non possa essere escluso che, permanendo la capacità di testare, beneficiario del lascito possa essere anche lo stesso amministratore di sostegno (Cass. Civ. Sez. II, 6079/2020).
L'entrata in vigore della normativa in materia di DAT (legge 219/2017) ha confermato la possibilità di intervento dell'amministratore di sostegno in tema di diritti personalissimi. Così è stato ritenuto possibile che il compito di costui si estenda anche alla prestazione del consenso informato e/o al rifiuto di cure e trattamenti sanitari (Tribunale di Modena, 23 marzo 2018).

L'evidenziata situazione composita ha indotto gli interpreti a domandarsi se la possibilità di instaurare l'amministrazione di sostegno postuli comunque e sempre in capo al beneficiario una capacità di agire residuale. Si è ben presto evidenziato un contrasto giurisprudenziale sul punto. A chi ha osservato che nell'ipotesi di incapacità di agire assoluta si potrebbe unicamente fare ricorso all'interdizione giudiziale (Tribunale di Milano, 11 novembre 2004 ), si è replicato nel senso che anche il beneficiario dell'amministrazione di sostegno potrebbe essere totalmente incapace senza che, per tale motivo, debba necessariamente essere interdetto (cfr., con riferimento ad una situazione di "coma vegetativo", Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, 04 novembre 2005 ). In altre occasioni la necessità di farsi luogo all'interdizione è stata giustificata in forza alla rilevanza economica del patrimonio del soggetto da proteggere o sulla necessità di provvedere alla cura della persona (cfr., in quest'ultimo senso, Tribunale di Torino, 30 luglio 2008).

In effetti il coordinamento tra gli istituti dell'interdizione e quello dell'amministrazione di sostegno rischiano di determinare problemi anche in relazione a possibili divergenze tra il giudice dell'interdizione ed il giudice tutelare (Tribunale di Venezia, Sezione di Chioggia, 24 settembre 2004 ). La relativa questione di possibile illegittimità costituzionale è stata tuttavia respinta dal Giudice delle leggi (Corte Cost., 440/05 ), essendosi rilevato come competa al giudice la scelta concreta dello strumento di protezione. Il quesito costituzionale non si è rilevato inutile: la Corte ha infatti indicato, accanto al criterio della adeguatezza della protezione, anche quello della minor limitazione della sfera dei poteri del soggetto da proteggere. Soltanto l'impossibilità di rinvenire nell'ambito dei flessibili strumenti dell'amministrazione di sostegno misure adeguate di tutela dell'interessato renderà praticabile il ricorso alle ben più invasive misure dell'interdizione o dell'inabilitazione. Riannodandosi all'insegnamento della Consulta, la Cassazione si è successivamente pronunziata (Cass. Civ. Sez. I, 13584/06) ribadendo che la distinzione tra amministrazione di sostegno ed interdizione non va ricercata nel più intenso grado di infermità mentale che dovrebbe tipicamente affliggere il soggetto interdicendo, quanto piuttosto nella maggiore flessibilità del nuovo istituto, caratterizzato dalla possibilità di adeguarsi alla gravità e durata della malattia ed alla natura dell'impedimento. Tale orientamento è stato successivamente ripreso anche dalla giuriusprudenza di merito (Tribunale di Trieste, 29 settembre 2006). Successivamente la S.C. ha avuto modo di ribadire il cennato orientamento, osservando come la gravità dello stato di incapacità non costituisca un criterio per orientare la scelta tra amministrazione di sostegno ed interdizione, piuttosto dovendosi avere riguardo all'adeguatezza delle misure di protezione alle esigenze del soggetto da proteggere (Cass. Civ., Sez. I, 22332/11). Rifacendosi a detto orientamento è stato ritenuto, nell'ipotesi di un soggetto già interdetto la cui salute era apprezzabilmente migliorata, che il rimedio dell'inabilitazione e non già quello dell'amministrazione di sostegno fosse il più adeguato (Cass. Civ., Sez. I, 7999/2014). Apparentemente ricollegandosi al criterio della adeguatezza della misura anche Appello di Milano, 27 luglio 2014: tuttavia nel concreto ancora viene fatto riferimento (oltrechè alla pericolosità del soggetto a sé e/o agli altri) alla complessità dell'incarico che discenderebbe dalla cospicuità del patrimonio dell'incapace.

In senso potenzialmente inverso rispetto a quanto più sopra riferito, ci si potrebbe domandare se possa essere legittimamente respinta una richiesta di nomina di amministratore di sostegno per un soggetto che, sebbene non si trovi in condizioni tali da poter determinarsi in maniera del tutto autonoma, tuttavia si trovi "riparato da un'ampia rete di protezione" parentale e amicale. In senso contrario, si veda Cass. Civ., Sez. VI-I, 13929/2014, la quale ha criticato la pronunzia della Corte di merito che aveva così statuito.

Prassi collegate

  • Quesito n. 51-2018/C, La capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno
  • Quesito n. 155-2014/A, Germania – volontaria giurisdizione: amministrazione di sostegno e autorizzazione a compiere una divisione ereditaria

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