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1129 art

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Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 14

abrogato [1. Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe...

Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 6

Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l'archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purché la circoscrizione del distretto per il quale l'archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione. Se invece la circoscrizione...

Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 7

I versamenti previsti nell'articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto. I versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell'archivio notarile...

Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 9

Il provvedimento del presidente della corte d'appello di cui agli artt. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 15

VERIFICA DELLA COMPETENZA L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 25

PATTI SUCCESSORI 1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 28

VALIDITÀ FORMALE DELLA DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L’ACCETTAZIONE O LA RINUNCIA La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 31

ADATTAMENTO DEI DIRITTI REALI Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 36

ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI A BASE TERRITORIALE 1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 4

CAPO II Competenza (COMPETENZA GENERALE) Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 43

ESECUTIVITÀ Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 44

DETERMINAZIONE DEL DOMICILIO Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 45 a 58, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell’esecuzione, l’organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 53

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 62

CAPO VI Certificato successorio europeo (ISTITUZIONE DI UN CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO) 1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo ("certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69. 2....

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 67

RILASCIO DEL CERTIFICATO 1. L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 68

CONTENUTO DEL CERTIFICATO Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato: a) il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio; b) il numero di riferimento del fascicolo; c) gli elementi in base ai quali l’autorità di...

Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 78

INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ESTREMI E LE PROCEDURE 1. Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 1

CAPO I Ambito di applicazione e definizioni (AMBITO DI APPLICAZIONE) 1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi. Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) la...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 10

COMPETENZA SUSSIDIARIA Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 2

COMPETENZA IN MATERIA DI REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI NEGLI STATI MEMBRI Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 24

CONSENSO E VALIDITÀ SOSTANZIALE 1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia, un coniuge, al fine di...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 29

ADATTAMENTO DEI DIRITTI REALI Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 38

DIRITTI FONDAMENTALI Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 41

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 42

ESECUTIVITÀ Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 48

NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA ALLA DOMANDA VOLTA A OTTENERE UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 51

RIFIUTO O REVOCA DI UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 8

COMPETENZA FONDATA SULLA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO 1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 11

FORUM NECESSITATIS Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro...

Regolamento UE del 2016 n. 2016/1104 art. 12

COMPETENZA IN CASO DI DOMANDA RICONVENZIONALE L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.