Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 32


L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che
la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente,
ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento
del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al
procuratore della Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione
tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al
relativo decreto.

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