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Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 191

POTERI DI GESTIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE [1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 196

CONCORSO FRA FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 2

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E FALLIMENTO 1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. 2. Le imprese soggette a liquidazione coatta...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 202

ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO DELLO STATO D'INSOLVENZA 1. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 205

RELAZIONE DEL COMMISSARIO 1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 208

DOMANDE DEI CREDITORI E DEI TERZI 1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 210

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. 2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 217

BANCAROTTA SEMPLICE 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 224

FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 227

REATI DELL'INSTITORE 1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 230

OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI COSE DEL FALLIMENTO 1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000. 2. Se...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 239

abrogato MANDATO DI CATTURA [1. Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura. 2. Negli altri casi il mandato di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 25

SEZIONE II Del giudice delegato (POTERI DEL GIUDICE DELEGATO) 1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 255

CONCORDATO 1. La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori. 2. L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 256

RIABILITAZIONE CIVILE 1. Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 260

CONCORDATO PREVENTIVO 1. La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 31

GESTIONE DELLA PROCEDURA 1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'àmbito delle funzioni ad esso attribuite. 2. Egli non può stare in giudizio senza...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 32

ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DEL CURATORE 1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 35

INTEGRAZIONE DEI POTERI DEL CURATORE 1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 48

CORRISPONDENZA DIRETTA AL FALLITO 1. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. (Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 50

abrogato PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI [1. Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 54

DIRITTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI NELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO 1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 58

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO 1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 59

CREDITI NON PECUNIARI 1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 61

CREDITORE DI PIÙ COOBBLIGATI SOLIDALI 1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. 2. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 66

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA 1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. 2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 74

CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA 1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. (Articolo prima modificato dall'art. 61, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 78

CONTO CORRENTE, MANDATO, COMMISSIONE 1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. 2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. 3. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 82

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 1. Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio. 2. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 90

FASCICOLO DELLA PROCEDURA 1. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento,...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 92

CAPO V Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi (AVVISO AI CREDITORI ED AGLI ALTRI INTERESSATI) 1. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 95

PROGETTO DI STATO PASSIVO E UDIENZA DI DISCUSSIONE Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il...

Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 99

PROCEDIMENTO 1. Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. 2. Il ricorso deve...

Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 1

abrogato 1. [1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui...