Responsabilità del notaio: l'illecito disciplinare conseguente



Dalla condotta generatrice di responsabilità professionale del notaio si differenziano quei comportamenti del professionista atti ad integrare gli estremi dell' illecito disciplinare. Il relativo procedimento è regolato dalla legge notarile (cfr. l'art. 158 e ss. della Legge 89/13) la quale possiede carattere di specialità (cfr. Cass. Civ., Sez.II, 29664/2018 in relazione all'art. 155 e della Legge 89/13, escludendosi che il notaio debba essere avvisato dell'inizio del procedimento disciplinare prima della relativa richiesta alla Coredi). L'illecito disciplinare (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1170/2014 relativamente all'omissione del versamento delle imposte per carenza di provvista sul conto corrente) può ovviamente convivere con altre, talvolta più gravi, violazioni. Si pensi alla mancata registrazione e trascrizione degli atti ed al conseguente incameramento delle somme percepite dal cliente, ciò che può configurare, come già detto più sopra, gli estremi del reato di peculato. Giova peraltro rilevare come possa essere considerata circostanza attenuante, sotto il profilo disciplinare (cfr. l'art. 144 della Legge 89/13), l'essersi successivamente attivato provvedendo, seppur tardivamente, all'effettuazione delle formalità (Cass. Civ., Sez. II, 3203/2014).
Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e delle misure cautelari sono regolate, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 150/11, dal rito sommario di cognizione. Di tale norma deve essere peraltro data una lettura costituzionalmente orientata: ne segue come sia possibile il ricorso per Cassazione anche in riferimento ai vizi di procedura ai sensi del n.4 del I comma dell'art. 360 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Unite, 1415/2019).

In materia occorre fare riferimento ai precetti imposti non già dalle norme di cui al codice civile, bensì a quelle che si ritraggono dal c.d. codice deontologico (approvato dal CNN con deliberazione 2/56 del 5 aprile 2008 pubbl. su G.U. 30 luglio 2008), che viene a disciplinare gli specifici aspetti della professione notarile. La violazione di tali precetti espone il notaio alle sanzioni disciplinari di cui alla legge notarile, sanzioni che possono assumere una pregnanza notevole, giungendo fino alla sospensione dalla professione o alla destituzione nei casi più gravi (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 21830/2020 in relazione alla violazione della lett. d) dell'art.42 del codice predetto). Per tale via risulta possibile sanzionare comportamenti che, altrimenti, non potrebbero rinvenire una reazione adeguata per effetto della tutela, comunque concorrente, offerta dall'apparato codicistico. E' stata, ad esempio, reputata come contraria al decoro della classe notarile la condotta del notaio che si avvalga di procacciatori (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3940/2022), che trattenga senza giustificazione denaro o documenti di terzi (Cass. Civ., Sez. VI, 11791/11). Ancora non è conforme alla normativa deontologica far assumere parte come procuratrici nell'atto stipulando le impiegate dello studio (Cass. Civ., Sez. II, 29456/2018). Va peraltro rammentato che l'eliminazione delle tariffe minime come elemento vincolante operata dalla c.d. "legge Bersani" (l.248/2006) non rende passibile di sanzione disciplinare il notaio che pratichi sistematicamente onorari inferiori rispetto a quelli indicati dal Consiglio notarile di appartenenza (Cass. Civ., Sez. II, 3715/13). Il problema, caso mai, è quello della qualità della prestazione notarile, dal momento che la prassi di indiscriminati ribassi della parcella può ben essere l'indice di una frettolosità e superficialità della condotta professionale contraria agli obblighi minimi di diligenza (Cass. Civ., Sez. II, 9793/13, si veda anche Cass. Civ., Sez. II, 10008/2015). D'altronde va anche osservato come sia ben possibile che, in taluni casi, il notaio sia "costretto" (stante la natura obbligatoria del ministero) ad erogare gratuitamente la propria prestazione professionale (in tema di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4215/2022).

Bibliografia

  • ALPA, Aspetti attuali della responsabilità del notaio, Riv. not. , fasc.5-6, 1984
  • AMITRANO, Accertamento, da parte del notaio, dell'identità delle parti e responsabilità professionale del medesimo, Riv. giur. sarda, Vol. I, fasc.1, 1996
  • ANDRETTA, Scrittura privata autenticata e responsabilità del notaio, Riv. notar., Vol. I, 1994
  • ANDRINI, Responsabilità del notaio e atto annullabile. Aspetti notarili e nuovo orientamento della Cassazione sull'art.28, Vita not., Vol. II, 1998
  • ANGELONI, La responsabilità civile del notaio: il punto sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale anche con riferimento al recepimento della direttiva Cee 93/13 sulle clausole abusive, Contratto e impresa, II, 1999
  • ANGELONI, Responsabilità del notaio e clausole abusive, Milano, 1999
  • ANTINOZZI M., La responsabilità del notaio per attestazione d'identità personale non rispondente al vero, Dir. e prat. assicur., 1987

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  • Dalla parte del codice deontologico. Decisioni e spunti di interesse. Mentite spoglie, ipocrisia e rinnovamento del Notariato

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