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1129 art

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Decreto Legislativo del 1992 numero 74 art. 4

abrogato TRASPARENZA DELLA PUBBLICITA' [1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. 2. I termini...

Decreto Legislativo del 1992 numero 74 art. 7

abrogato TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE [1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 103

SEZIONE III Disposizioni comuni (ORGANI DELLE PROCEDURE) 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 105

GRUPPI E SOCIETA' NON ISCRITTI ALL'ALBO 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 106

TITOLO V Soggetti operanti nel settore finanziario (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI) 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 111

MICROCREDITO 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 112

ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 118

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 12

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEPOSITO EMESSI DALLE BANCHE 1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. [2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa....

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 121

CAPO II Credito ai consumatori (NOZIONE) 1. Nel presente capo, l'espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 127

CAPO III Regole generali e controlli (REGOLE GENERALI) 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 139

CAPO IV (Denominazione modificata dall'art. 64 , comma 25, lettera c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, sostituita dall'art. 9.45, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 14

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 146

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali (SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI) 1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. ...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 17

ATTIVITA' NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO 1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 20

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. (Comma così sostituito prima dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 41

PROCEDIMENTO ESECUTIVO 1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 42

NOZIONE DI CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE 1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità. 2. Quando la concessione del...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 44

GARANZIE 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46. 2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 63

PARTECIPAZIONI 1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. (Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 7

SEGRETO D'UFFICIO E COLLABORAZIONE TRA AUTORITA' 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 71

ORGANI DELLA PROCEDURA 1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: a) uno o più commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 79

BANCHE COMUNITARIE 1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 89

INSINUAZIONI TARDIVE 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 97

SEZIONE V Liquidazione volontaria (Sezione così inserita dall'art. 3, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659) (SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE ORDINARIA) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge...

Decreto Legislativo del 1994 numero 758 art. 22

NOTIZIE DI REATO NON PERVENUTE DALL'ORGANO DI VIGILANZA 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione...

Decreto Legislativo del 1994 numero 758 art. 23

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui...

Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 13

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA 1. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, conformano la propria struttura organizzativa alle modifiche connesse all'attuazione del presente decreto.

Decreto Legislativo del 1996 numero 198 art. 12

abrogato CAPO IV Modifiche al R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, come modificato da ultimo dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Decreto Legislativo del 1996 numero 415 art. 20

GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO [1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a) il contratto deve essere redatto in forma scritta; b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; c) l'impresa di...