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1129 art

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Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 7

ESENZIONI 1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 8

RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico...

Decreto Legislativo del 1992 numero 74 art. 3

abrogato ELEMENTI DI VALUTAZIONE [1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la...

Decreto Legislativo del 1992 numero 74 art. 9

abrogato ENTRATA IN VIGORE [1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] (D. Lgs. abrogato dall'art. 146 del D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 107

AUTORIZZAZIONE 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) la sede legale e la...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 122

AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 126

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 129

TITOLO VII Altri controlli (EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI) 1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 13

CAPO II Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (ALBO) 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 130

TITOLO VIII Sanzioni - CAPO I Abusivismo bancario e finanziario (Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) - (ABUSIVA ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO) 1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 131

ABUSIVA ATTIVITA' BANCARIA 1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 143

abrogato EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI 1. [L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 (390) sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 145

CAPO VI Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (Rubrica aggiunta dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) (PROCEDURA SANZIONATORIA) 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'àmbito...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 150

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione «credito cooperativo». 2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 156

MODIFICA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 1. ... (Sostituisce l'art. 10, D.L. 3 maggio 1991, n. 143). 2. ... (Sostituisce la lett. e) dell'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 1991, n. 52). 3. ... (Sostituisce l'art. 11, secondo comma, L. 12 giugno 1973, n. 349). 4. ... (Il comma che si omette,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 158

abrogato DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E ALLE SOCIETA' FINANZIARIE COMUNITARIE CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE [1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 159

REGIONI A STATUTO SPECIALE 1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. 2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. 3....

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 16

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 2

TITOLO I Autorità creditizie (COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO) 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 23

NOZIONE DI CONTROLLO 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 35

OPERATIVITÀ 1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 38

CAPO VI Norme relative a particolari operazioni di credito - SEZIONE I Credito fondiario e alle opere pubbliche - (NOZIONE DI CREDITO FONDIARIO) 1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 4

BANCA D'ITALIA 1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 40

ESTINZIONE ANTICIPATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 45

abrogato FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA [1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 51

TITOLO III Vigilanza - CAPO I Vigilanza sulle banche - (VIGILANZA INFORMATIVA) 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 52

COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (Rubrica così sostituita prima dall'art. 11, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 39, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) 1. Il collegio sindacale informa senza indugio...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 54

VIGILANZA ISPETTIVA 1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 62

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA (Rubrica così modificata dall'art. 9.19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 65

SEZIONE II Ambito ed esercizio della vigilanza (SOGGETTI INCLUSI NELL'AMBITO DELLA VIGILANZA CONSOLIDATA) 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) società appartenenti a un gruppo bancario; b) società bancarie, finanziarie e...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 68

VIGILANZA ISPETTIVA 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie,...