Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 57


Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui
all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna
opposizione, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla
celebrazione del matrimonio.
Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio,
l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che
richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui
all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione
e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.

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