Cass. civile, sez. II del 1996 numero 2708 (27/03/1996)


L' art. 1127 cod. civ. sottopone il diritto del proprietario dell' ultimo piano alla sopraelevazione a tre limiti, dei quali il primo (condizione statica) introduce un divieto assoluto, cui è possibile ovviare se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all' esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo l' edificio a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli altri due limiti (turbamento delle linee architettoniche, diminuzione di aria e di luce) presuppongono l' opposizione facoltativa dei singoli condomini contro - interessati. Pertanto, l' art. 1127 cit. ha carattere innovativo rispetto al corrispondente art. 12 R.D.L. 15 gennaio 1934 n. 56, in quanto inibisce al proprietario dell' ultimo piano di sopraelevare se le condizioni statiche in atto dell' edificio siano sfavorevoli e la sopraelevazione richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture essenziali.

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