Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 163


abrogato CAPO III Sanzioni penali e amministrative (OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O IN DIFFORMITÀ DA ESSA)

[1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 163"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti