Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 28


abrogato SOSPENSIONE DEI LAVORI
[1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'approvazione.
2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.
3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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