Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 22


abrogato COLLOCAZIONE
[1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.
2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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