Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 126


abrogato COLLABORAZIONE PER IL RECUPERO DI BENI CULTURALI
[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 126"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti