Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 61


abrogato ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE

[1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.
2. La Regione, la Provincia ed il Comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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