Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 95


abrogato INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER I BENI CULTURALI
[1. Nel caso dell'articolo 91 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennità offerta dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal Presidente del tribunale.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 95"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti