Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 2


abrogato PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO, ARCHEOLOGICO, ARCHIVISTICO, LIBRARIO
[1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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