Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 140


abrogato ELENCHI
[. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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