Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 122


abrogato VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE
[1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,37 a euro 77.468,53:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2 la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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