Legge del 1913 numero 89 art. 158-bis




[1. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria].
(Articolo aggiunto dall’art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto e, successivamente, abrogato dalla lettera d) del comma 30 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 158-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti