Legge del 1941 numero 633 art. 71-ter


1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
(L'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, è stato così sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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