1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 149, comma 3.
2. La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.
3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione.
4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare.
(Articolo aggiunto , a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 34 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)