Legge del 1913 numero 89 art. 149-bis


1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 149, comma 3.
2. La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.
3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione.
4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare.
(Articolo aggiunto , a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 34 e 55, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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