Legge del 1913 numero 89 art. 158-septies


1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.
(Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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