Legge del 1913 numero 89 art. 119-120


1. Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.
(Articolo così sostituito agli originari artt. 119-120 dall'art. 8, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138)

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