Legge del 1865 numero 2248 art. 14-E


1.Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.
2.Le controversie, non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorché siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme, al Tribunale o alla Corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.
3.I conflitti di giurisdizione non ancora decisi fra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammissione e la discussione dei legittimi richiami.
4.Saranno date con decreto reale le norme necessarie alla esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie Province del Regno.

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