Legge del 1965 numero 575 art. 2-ter


ASSOCIAZIONI VIETATE

Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
(Comma così modificato prima dall'art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , poi dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e, infine, dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)
A richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
(Comma così modificato prima dall'art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, poi dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione e infine dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)
Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
(Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55 e poi così modificato dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione)
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.
(Comma così sostituito dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55)
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.
(Comma così modificato dalla lettera 0a) del comma 1 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, aggiunta dalla relativa legge di conversione)
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.
(Comma così modificato prima dal numero 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
(Comma aggiunto dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55 e poi così modificato dal numero 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.
(Comma aggiunto dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55)
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.
(Comma aggiunto dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55)
Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
(Comma aggiunto dal numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione)
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
(Comma aggiunto dal numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione)
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
(Comma aggiunto dal numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione)
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
(Comma aggiunto dal numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione)
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
(Comma aggiunto dal numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione)
(Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646)

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