Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 3


Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo
e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla domanda
gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica
competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo
da altro documento allegato.
Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli
8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi
per lo svolgimento dell'attività dell'ente; per gli istituti
religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una
relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività
svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza
dell'ente.
Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica
e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione
sulla diffusione dell'ente e delle sue attività.

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