Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 15


L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti
ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante
secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della
Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da
cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente.
Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una
dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del decreto
canonico di erezione.
Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto
approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento
dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere
prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal
quale risultino tali elementi.
In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla
domanda un attestato del Ministro dell'interno da cui risulti che
l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca
anteriore al 7 giugno 1929.
Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il
possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente, dà
atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non è
intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.

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