Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 32


Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del
Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione
dei crediti.
I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono
effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato
alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento
alla contabilità speciale intestata al Prefetto della provincia.
Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite a
cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti
mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:
a) i debitori;
b) la natura e l'entità del debito;
c) l'ammontare delle somme versate;
d) il periodo cui si riferisce il versamento;
e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo
edifici di culto.

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