Decreto Presidente Repubblica del 1986 numero 917 art. 87


PLUSVALENZE ESENTI (Testo post riforma 2004)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
(Alinea modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248; le predette disposizioni hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dal 4 ottobre 2005. Successivamente, il presente alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 33, lett. h), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza di tale disposizione, vedi il comma 34 del predetto art. 1, L. 244/2007)
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
(Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248; le predette disposizioni hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dal 4 ottobre 2005. Successivamente, la presente lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 58, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza di tale disposizione, vedi il comma 61 del predetto art. 1, L. 244/2007)
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
(Lettera sostituita dall'art. 1, comma 83, lett. f), L. 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 1, comma 88, L. 244/2007, tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del presente provvedimento; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 4 del suddetto art. 3 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 147/2015)
d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.
(Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Tale modifica ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005)
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) , che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
(Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Le modifiche del presente comma hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004)
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.
(Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Le modifiche del presente comma hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004)
[7. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.]
(Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Tale modifica ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004)
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1° gennaio 2004)

[DPR 22/12/1986, n. 917/A
Art. 87 Soggetti passivi (Testo ante riforma 2004)
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del primo comma, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del primo comma sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. ]

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