Legge del 1971 numero 865 art. 66


1.Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.
2.Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1971 numero 865 art. 66"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti