Legge del 1975 numero 151 art. 114


L'art. 270 del codice civile è sostituito dal seguente:
<ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la
maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può
essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita
dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti>>.

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