Legge del 1975 numero 151 art. 180


L'art. 544 del codice civile è sostituito dal seguente:
<chi muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali, ma
ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà
del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'art. 569>>.

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